Descrizione
E' stato pubblicato il bando per l'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale popolare destinati all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di Bassano Romano.
I requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa sono i
seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D.Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m.e i.);
b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a
prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del comune di Bassano Romano e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui valore complessivo non superi € 100.000,00 come stabilito dal R.r. 2/2000, art. 21, comma 2, modificato dal R.r. 4/2008, art. 1.
(Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:
- fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di
assegnazione o di aggiornamento;
- terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento)
d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso.
(Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge)
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale
pubblica destinato all'assistenza abitativa.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del
bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lett. e) deve permanere alla data dell’assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.
In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:
- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.