Descrizione
Su tutto il territorio comunale è tassativamente vietato a chiunque far esplodere, lanciare e accendere fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli silenziosi, anche se di libera vendita, nei giorni 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024.
L'ordinanza del Sindaco nasce dalla considerazione che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni - anche di grave entità - alle persone a causa dell’utilizzo di simili prodotti con un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali
esplodenti. Oltre a ciò in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all’ambiente naturale, dovuti oltre che
all’inquinamento acustico, anche all’aumento di polveri sottili nell’aria.
Tale condotta può rappresentare, per incompetenza all’uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l’incolumità pubblica, in special modo da parte di minori.
Conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale.
L'Amministrazione Comunale, ritenendo di dover necessariamente sovrintendere al decoro e alla vivibilità urbana, alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi.
Tale divieto non assume carattere generalizzato rispetto a determinate merceologie in libero commercio, bensì una limitazione circoscritta, nel tempo e nello spazio, correlata alla peculiarità dello specifico evento, ove le problematiche di sicurezza inducono l'Autorità preposta a ritenere pericoloso l'uso dei prodotti oggetto dell'ordinanza.